Cessioni di fabbricato

Con l’introduzione della “ cedolare secca sugli affitti” ( d. lgs.vo n. 23 del 14.03.2003) è venuto meno l’obbligo di comunicazione da parte dei privati della cessione di fabbricati all’Autorità di pubblica sicurezza e, quindi, al Comune. La comunicazione non dovrà più essere effettuata anche per i contratti di compravendita immobiliare in quanto la registrazione dei contratti assorbe l’obbligo precedentemente connesso alla comunicazione stessa. La comunicazione di cessione del fabbricato continua invece a costituire obbligo per i contratti di locazione ai fini di attività di impresa, arti e professioni.

DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO O APOLIDE

Per quanto attiene gli “EXTRACOMUNITARI” trova applicazione l’art. 7 del D. Lgs.vo 25.07.1998, n.286. che pone un obbligo a chiunque:

  • ospita un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente, ed anche se minore, presso la propria abitazione o presso un immobile nel quale si ha temporanea dimora;
  • cede in proprietà, affitto, comodato o altro titolo, un bene immobile a un cittadino extracomunitario o apolide.

di comunicare la dichiarazione, entro quarantotto ore , all’ Autorità di Pubblica Sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dell’extracomunitario o apolide. Gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio.