La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei nubendi
All’atto della domanda di pubblicazioni si dovranno presentare i seguenti documenti:
Casi particolari
Impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 87 C.C.)
Non possono contrarre matrimonio tra loro:
Riconoscimento di prole al momento della celebrazione del matrimonio
Può essere effettuato non solo in caso di matrimonio civile, ma anche in caso di matrimonio concordatario. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di riconoscimento di prole contenuta nell’atto di matrimonio trasmesso dal parroco potrà essere trascritta solo se il riconoscimento stesso non risulti vietato dalla legge. La dichiarazione di assenso al riconoscimento da parte del figlio ultrasedicenne dovrà essere resa, in diversa sede, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile competente alla trascrizione del matrimonio, il quale, peraltro, provvederà ad acquisire d’ufficio i documenti necessari per il riconoscimento.
Per tutti i casi particolari non previsti nelle presenti note, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile che fornirà loro tutte le informazioni del caso.
Durata della pubblicazione di matrimonio
L’atto di pubblicazione di matrimonio resta affisso alla porta della Casa Comunale almeno per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Termini per la celebrazione del matrimonio
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si considera come non avvenuta.
Rapporti patrimoniali tra i coniugi
Si avvertono gli sposi che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni così come previsto dagli artt. 177 e seguenti del Codice Civile. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano:
LA COMUNIONE DEI BENI: non devono fare niente – il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni;
LA SEPARAZIONE DEI BENI: all’atto della celebrazione del matrimonio con rito civile devono dichiarare all’Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Nell’ipotesi di matrimonio concordatario o acattolico tale dichiarazione dovrà essere raccolta dal Sacerdote o Ministro di culto che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.
Libretto internazionale di famiglia
E’ stato istituito il libretto internazionale di famiglia che può essere richiesto dagli interessati all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui viene celebrato il matrimonio.
Il coniuge che in seguito al matrimonio va ad abitare presso l’altro o gli sposi che si trasferiscono in una nuova abitazione hanno l’obbligo di farne dichiarazione all’Ufficiale di Anagrafe entro 20 giorni. Se si trasferisce la residenza in altro comune la dichiarazione di cambiamento di residenza dovrà essere fatta all’Ufficiale di Anagrafe del nuovo Comune.