Come comportarsi in caso di sinistro
Per prima cosa l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, deve fermarsi e se necessario prestare soccorso alle persone che eventualmente sono rimaste ferite.
Sinistro con lievi danni
Segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario
Ove possibile, eliminare l’intralcio alla circolazione (art. 189 CdS)
Si ha l’obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento (art. 189 CdS)
Se sono presenti dei testimoni annotarsi i nominativi ed eventuale recapito telefonico.
Favorire lo scambio della documentazione usando come traccia il modello CID che fornisce la compagnia di assicurazione anche per favorire la successiva denuncia. Se infine si ritiene che occorrano i rilievi da parte di un organo di polizia si può chiamare allo 0785/377090 per la Polizia Municipale, al 112 per i Carabinieri, al 113 per la Polizia di Stato.
Sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose
Segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario
Attivarsi perchè non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini
Sinistro con feriti
Richiedere l’intervento del Corpo o di altra forza di polizia
Prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario
Attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini
Richiedere l’intervento riferendo l’entità delle lesioni ed il Pronto Soccorso dove eventualmente sono già stati trasportati i feriti, oppure richiedere l’intervento dell’autolettiga se i predetti sono ancora sul luogo .
Ricordarsi sempre, nel caso non occorrano i rilievi, prima di allontanarsi, di verificare che l’incidente non abbia prodotto la dispersione di sostanze (olio, nafta, benzina, ecc.) o frammenti che possono costituire pericolo per gli altri utenti della strada. Anche in questo caso, qualora il pericolo non possa essere rimosso con i mezzi a disposizione, avvertire il Comando di Polizia Municipale di Bosa e trattenersi sul posto segnalando il pericolo fino all’arrivo del personale che possa risolvere il problema.
Si ricorda che vige l’obbligo di fermarsi, la cui violazione comporta delle pesanti sanzioni sia amministrative che penali. Si riporta l’articolo 189 che da le indicazioni su come comportarsi in caso di sinistrostradale.
“Art. 189 (Comportamento in caso di incidente).
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 279 a euro 1.114. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (3) Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. (5) Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.