Il Prefetto autorizza il cambiamento del nome e del cognome qualora quest’ultimo sia ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale.
Il Prefetto, altresì, riceve, provvede a istruire e inoltrare al Ministero dell’Interno, per la decisione finale, le istanze di cambiamento di cognome.
Procedimento
Il Prefetto riceve, provvede a istruire ed inoltrare al Ministero dell’Interno, per la decisione finale, le istanze di cambiamento del cognome. Il Prefetto è, invece, competente ad autorizzare il cambiamento del nome e nome/cognome qualora questi siano ritenuti ridicoli, vergognosi o rivelante l’origine naturale. Se l’istanza è ritenuta meritevole di accoglimento, viene emesso un decreto che autorizza la pubblicazione di un sunto della medesima all’albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali ricorsi. Trascorsi i termini, viene emesso un secondo decreto che autorizza al cambiamento richiesto e ordina all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, su istanza dell’interessato, di apportare la variazione nei registri di stato civile.
Normative
D.P.R. del 3/11/2000 n. 396 (artt. 89-94) Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, art. 2 – comma 12 della Legge 15.05.1997, n. 127.