Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dal Regolamento Comunale per la disciplina di Accesso ai Documenti Amministrativi.
Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all’ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere o meno l’accesso in via informale spetta al responsabile dell’ufficio.
Accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull’interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all’esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina. La richiesta, deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’ art. 38 D.P.R. 445/2000.
La richiesta scritta può essere presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo oppure per il tramite dell’Ufficio per le relazioni per il pubblico ovvero inviata per fax, a mezzo posta o per via telematica, tramite osta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale.
La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio del diritto di accesso.
Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità ma comunque dietro pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.
Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Qualora si individuino soggetti controinteressati, l’Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche tramite PEC, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della suddetta comunicazione.
In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso.
Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell’esercizio di accesso il richiedente può presentare ricorso al TAR, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.
Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.
Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
1) Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) coordinato ed aggiornato con le modifiche dal D.L. 78/2010 e da ultimo dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.Lgs. 70/2011.
La modulistica relativa è reperibile nella sezione “MODULISTICA”, sezioni Affari generali e istituzionali – servizi demografici e Ragioneria-tributi-patrimonio