AVVISO IMU 2023

Si informa che:
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

entro il 16 giugno 2023 deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

  •  le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare; 
  • i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:
    terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;

    terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

    terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

    terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. v

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI
Le principali agevolazione in materia di IMU: 

  • fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. a e b ), della legge n. 160 del 2019] la
    base imponibile è ridotta del 50%.
  • abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto di comodato sia registrato; il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  • aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019] Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
    esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;

    su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

    L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la
    Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020);

PENSIONATI ESTERI
 Dal 1 gennaio 2023 la riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50%

ALIQUOTE  
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰ Codice Tributo
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 9,60 3918
2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,00 3912
3 Aree fabbricabili 9,60 3916
4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 3913
5 Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati esenti ——-
6 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e D3 9,60 3925 Quota Stato

3930 Quota Comune

 MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, il 50% dell’imposta, entro il 16 giugno seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Il versamento dell’imposta dovrà avvenire mediante F24 indicando come codice catastale B068.
Per i residenti all’estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell’imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l’Ufficio Tributi

S P O R T E L L O I N F O R M A Z I O N I
Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo mail:
tributi@comune.bosa.or.it o ai seguenti numeri di telefono 0785368011 – 0785368012. 

Calcolo IMU https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=B068 

 


Il Responsabile del servizio
F.to dr.ssa Michela Maddalena Piras

Allegati