AVVISO IMU 2024

Si informa che:

  • Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

deve essere effettuato entro il 16 giugno 2024 il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

In tema di abitazione principale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario.

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Le principali agevolazione in materia di IMU sono:

  • fabbricati di interesse storico o artistico [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

  • abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

–  il contratto di comodato sia registrato;

–  il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

–  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

  • abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760 della legge n. 160 del 2019]. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75%.
  • pensionati esteri [art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 2020]. La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia è pari al 50% (solo per il 2022 la riduzione era stata portata al 62,5% ai sensi dell’art. 1, comma 743 della legge 234/2021).
  • aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d) della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

– esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;

– su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020).

  • immobili merce [art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020] A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
  • immobili occupati abusivamente [art. 1, commi 81 e 82 della L. 197/2022 – legge di Bilancio 2023].  A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell’esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

L’IMU deve essere versata in due rate.

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

La seconda rata (“a saldo”) deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote vigenti per l’anno di competenza (in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre della eventuale delibera del Comune sul sito www.finanze.gov.it, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente), detratto il versamento effettuato come prima rata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno di ciascun anno.

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 5‰
Aree edificabili 9,6‰
Immobili del gruppo “D”, ad eccezione della categoria D/10 e D3 (soggetti al provento statale dello 0,76%)

Questo comune ha deliberato a proprio favore l’aliquota dello 0,2%_

 9,6‰
Per gli altri immobili 9,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰

CODICI PER IL VERSAMENTO

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE B068

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
COMUNE STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912
IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
IMU – imposta municipale propria relativa ai terreni 3914
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE 3930
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918
IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3939

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo mail: tributi@comune.bosa.or.it o al seguente numero di telefono 0785368011

Calcolo IMU https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=B068

Dalla residenza comunale, li 04/06/2024                                                                                       

Il Responsabile del servizio
F.to dr.ssa Michela Maddalena Piras

 

Allegati

  • pdf Avviso Imu 2024
    Data di aggiunta: 4 Giugno 2024 9:13 Dimensione file: 850 KB Downloads: 321