Si informa che:
deve essere effettuato entro il 16 giugno 2024 il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
In tema di abitazione principale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario.
PRINCIPALI AGEVOLAZIONI
Le principali agevolazione in materia di IMU sono:
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
– il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
– esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
– su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020).
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda rata (“a saldo”) deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote vigenti per l’anno di competenza (in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre della eventuale delibera del Comune sul sito www.finanze.gov.it, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente), detratto il versamento effettuato come prima rata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno di ciascun anno.
Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 5‰ |
Aree edificabili | 9,6‰ |
Immobili del gruppo “D”, ad eccezione della categoria D/10 e D3 (soggetti al provento statale dello 0,76%)
Questo comune ha deliberato a proprio favore l’aliquota dello 0,2%_ |
9,6‰ |
Per gli altri immobili | 9,6‰ |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1‰ |
CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)
CODICE CATASTALE DEL COMUNE B068
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
COMUNE | STATO | |
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | – |
IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 | |
IMU – imposta municipale propria relativa ai terreni | 3914 | |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO | 3925 | |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE | 3930 | |
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | |
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | |
IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | 3939 |
SPORTELLO INFORMAZIONI
Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo mail: tributi@comune.bosa.or.it o al seguente numero di telefono 0785368011
Calcolo IMU https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=B068
Dalla residenza comunale, li 04/06/2024
Il Responsabile del servizio
F.to dr.ssa Michela Maddalena Piras
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