L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
IMPORTO DELL’ASSEGNO: L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Per l’anno 2024 l’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 404,17 euro mensili.
REQUISITI:
SCADENZA: Entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo
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