Assegno di Nucleo Familiare

19 Ottobre 2017

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Il Comune provvede, tramite l’INPS, all’erogazione di assegni a famiglie con almeno tre figli minori a carico, che risultino. La domanda può essere presentata da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario.

REQUISITI DI ACCESSO

  • avere 3 o più figli minori, anche solo per un mese;
  • avere un I.S.E.E. uguale o inferiore a € 9.955,98 (per l’anno 2022);
  • essere residenti nel Comune a cui si richiede il beneficio;
  • essere cittadini italiani o comunitari residenti, apolidi (o loro familiari/superstiti) o cittadini di Paesi Terzi:
    • titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    • familiari di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
    • titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
    • titolari di protezione sussidiaria;
    • cittadini/lavoratori o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
    • titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
    • che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

CONTRIBUTO PREVISTO

L’assegno al nucleo familiare, il cui importo mensile è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, viene erogato per tredici mensilità.

L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

Per l’anno 2022 l’importo è pari in misura intera a 147,90 euro mensili per DUE mensilità (Gennaio e Febbraio 2021).

Con comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha altresì precisato che l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, è abrogato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno di cui al citato articolo 65 della legge n. 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

MODALITA’ DI RICHIESTA

La domanda va presentata al comune secondo il modulo di domanda predisposto dal Servizio Sociale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

Attestazione ISEE in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare, pena la perdita del diritto.

REFERENTE COMUNALE

Maria Rosa Meaggia – Tel. 0785368014

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