A chi è rivolto
- Coloro che si trovano in stato di bisogno economico, ossia il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a quanto previsto dall’articolo 41, comma 5, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 ovvero a quanto aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale
- essere affetti da una delle patologie psichiatriche elencate nell’allegato A all’art. 7 della legge regionale n. 15/92, come integrato dall’art. 16 della legge regionale n. 20/97
- essere assistiti dal Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici, dal Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici istituiti nell’ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione dell’azienda U.S.L. competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.
- Essere disposti alla sottoscrizione e attuazione degli obiettivi definiti dal piano di intervento personalizzato predisposto dal centro di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 L.R. 20/97 e concordati con il comune di residenza della persona assistita