Assegno di Maternità (L. 448/98 – art. 66)

Servizio attivo

Trattamento economico per la maternità alle madri che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino

A chi è rivolto

  • madre non lavoratrice che ha avuto la nascita di un figlio
  • madre non lavoratrice di un figlio preso in adozione o in affidamento preadottivo un minore di anni 6 (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
  • avere un reddito I.S.E.E. non superiore alle soglie determinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e pubblicate annualmente sulla gazzetta ufficiale

Come fare

Presentare domanda ai servizi sociali comunali che provvederà all’inoltro della richiesta all’INPS per la liquidazione dell’assegno.

Cosa serve

  • copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
  • copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

Cosa si ottiene

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.

Tempi e scadenze

Entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica

Quanto costa

il servizio è gratuito

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